Società di comodo

Cos’è una società di comodo

La società di comodo, o società non operativa, è una società che secondo la legge non svolge un’effettiva attività d’impresa ma serve soprattutto a detenere beni, come immobili, partecipazioni o barche, intestandoli a una società invece che alle persone fisiche. Per scoraggiare questo utilizzo la legge prevede un trattamento fiscale penalizzante.

Come si individua

  • Test di operatività: si confrontano i ricavi effettivi con i ricavi minimi presunti, calcolati applicando coefficienti al valore di partecipazioni, immobili e altre immobilizzazioni. Se i ricavi effettivi, nella media del triennio, sono inferiori, la società è considerata non operativa.
  • Perdita sistematica: è considerata non operativa anche la società che presenta dichiarazioni in perdita per più periodi d’imposta consecutivi, o in perdita in alcuni e con reddito inferiore al minimo presunto negli altri.

Le conseguenze

  • Si applica un reddito minimo presunto, calcolato con altri coefficienti sul valore degli stessi beni.
  • L’aliquota IRES è maggiorata di 10,5 punti, arrivando al 34,5%.
  • Sono previste limitazioni all’utilizzo del credito IVA e al riporto delle perdite.

Esclusioni e disapplicazione

La legge esclude alcune società dalla disciplina, ad esempio quelle nel primo periodo d’imposta, con almeno 50 soci o con almeno 10 dipendenti nei due esercizi precedenti, e quelle che si trovano in determinate situazioni oggettive. Quando i ricavi bassi dipendono da circostanze oggettive, come un immobile sfitto nonostante sia stato messo sul mercato, l’impresa può disapplicare la disciplina indicandolo in dichiarazione o con un interpello.

Chi deve fare attenzione

Società immobiliari di gestione, holding di partecipazioni e società che possiedono beni di uso personale dei soci sono le più esposte. Prima di intestare un bene a una società conviene verificare il test di operatività sui numeri attesi.

Riferimenti normativi

Art. 30 L. 724/1994; art. 2, commi 36-decies e ss., DL 138/2011 (società in perdita sistematica). La delega fiscale (L. 111/2023) ha previsto una revisione della disciplina.