IRES (Imposta sul reddito delle società)

Cos’è l’IRES

L’IRES (Imposta sul reddito delle società) è l’imposta che colpisce il reddito delle società di capitali e degli enti commerciali. L’aliquota ordinaria è proporzionale, pari al 24%, indipendentemente dall’entità del reddito.

Chi la paga

  • SRL, SPA, SAPA e società cooperative residenti in Italia.
  • Enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale.
  • Enti non commerciali, sugli eventuali redditi imponibili.
  • Società ed enti non residenti, sui redditi prodotti in Italia, ad esempio tramite una stabile organizzazione.

Le società di persone non pagano l’IRES: il loro reddito è tassato per trasparenza in capo ai soci.

Come si calcola

Si parte dall’utile o dalla perdita di bilancio, si applicano le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR, si scomputano le eventuali perdite fiscali pregresse e si ottiene il reddito imponibile. A questo si applica l’aliquota del 24%, si sottraggono detrazioni, crediti d’imposta, ritenute e acconti versati. L’IRES si dichiara con il Modello Redditi SC e si versa con saldo e acconti.

IRES e IRPEF: perché conta la differenza

L’IRPEF è progressiva e sui redditi più alti arriva al 43%, a cui si sommano le addizionali; l’IRES è fissa al 24%. Per un’impresa con utili elevati, soprattutto se reinvestiti, la società di capitali può quindi ridurre in modo significativo il carico fiscale rispetto a una ditta individuale o a una società di persone. Va però considerato anche il prelievo del 26% sui dividendi quando l’utile viene distribuito ai soci.

Aliquote diverse dal 24%

  • IRES premiale: per il periodo d’imposta 2025 la Legge di Bilancio ha previsto un’aliquota ridotta al 20% per le società che accantonano e reinvestono gli utili e aumentano l’occupazione a tempo indeterminato.
  • Società di comodo: alle società non operative si applica una maggiorazione dell’aliquota.
  • Settori specifici: per alcuni settori, come quello bancario, sono previste addizionali.

Riferimenti normativi

Artt. 72-142 TUIR (DPR 917/1986), in particolare art. 73 (soggetti passivi), art. 77 (aliquota) e art. 83 (reddito complessivo).

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