Società semplice

Cos’è la società semplice

La società semplice (SS) è il modello base delle società di persone. Per legge non può esercitare attività commerciale: può svolgere attività agricola oppure, ed è l’uso più diffuso, gestire e godere di beni come immobili e partecipazioni. Per questo è chiamata anche società di mero godimento.

A cosa serve oggi

  • Gestione del patrimonio immobiliare di famiglia, con regole statutarie su amministrazione e trasferimento delle quote.
  • Holding di partecipazioni detenute da persone fisiche.
  • Passaggio generazionale: i genitori possono trasferire gradualmente le quote ai figli, mantenendo l’amministrazione grazie a clausole statutarie.

Come funziona

  • Si costituisce con un contratto che non richiede forme particolari, salvo quelle imposte dalla natura dei beni conferiti (ad esempio l’atto notarile per gli immobili), ed è iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese.
  • Non ha obbligo di tenuta della contabilità ordinaria né di redazione del bilancio come le società commerciali.
  • I soci rispondono dei debiti sociali, ma il patto sociale può limitare la responsabilità di chi non agisce in nome della società.
  • Non è soggetta alla liquidazione giudiziale.

Come è tassata

I redditi della società semplice sono imputati ai soci per trasparenza e tassati secondo le regole delle persone fisiche: redditi fondiari per gli immobili, redditi di capitale e redditi diversi per le partecipazioni. Le plusvalenze sulla vendita di immobili detenuti da più di cinque anni, ad esempio, non sono tassate, a differenza di quanto avverrebbe in una società commerciale. Per i dividendi percepiti la legge prevede regole di trasparenza specifiche.

Cosa verificare

  • La società semplice deve restare entro il perimetro del mero godimento: un’attività che diventa commerciale fa cambiare natura e regole fiscali.
  • Va verificato l’obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) per le attività detenute all’estero.

Riferimenti normativi

Codice civile: artt. 2249 e 2251 e ss.; art. 5 TUIR; art. 32-quater DL 124/2019 (dividendi percepiti dalle società semplici).